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Trattamento di Fine Rapporto

Gli effetti patrimoniali della cessazione del rapporto sono specificatamente riconducibili al trattamento di fine rapporto ( TFR ) che consente in una somma di denaro, dovuta dal datore di lavoro in ogni caso di cessazione del rapporto: la sua corresponsione è infatti oggetto di un'obbligazione, che pur trovando la sua causa nella prestazione di lavoro e avendo il suo parametro nell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore durante il rapporto sorge per effetto della cessazione di questo.

Il trattamento di fine rapporto si differenzia dal precedente istituto essenzialmente per il sistema di calcolo: non consiste più nel prodotto cd. ricalcolo di una quota dell'ultima retribuzione per gli anni di servizio, bensì nella somma di quote di retribuzione accantonate annualmente.

 

 

ANTICIPO SUL TFR

Un lavoratore dipendente con più di 8 anni di anzianità di Servizio ha facoltà di chiedere all'Azienda un anticipo sul TFR nella misura massima del 70% e solo per spese urgenti rigorosamente documentate quali:

  • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari;
  • Acquisto prima casa per sé o per i figli;
  • Spese da sostenere durante i periodi di aspettativa volontaria per maternità/paternità;
  • Spese per congedi di formazione.

I datori di lavoro sono obbligati a soddisfare le richieste dei dipendenti entro il 10% degli aventi titolo o il 4% del numero totale dei dipendenti.

 

 

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