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Nelle polizze infortuni è d’uso ottenere che la valutazione del grado di Invalidità Permanente venga effettuato con riferimento alle percentuali stabilite dalla Tabella INAIL del d.P.R. 1124/65 (scarica il file) dato che quest’ultima è sensibilmente più favorevole all’assicurato di quella prevista dal D.Lgs. 38/2000 (Scarica il file) il quale ha modificato il citato d.P.R. 1124/65. Per superare il fatto di vedersi applicare le tabelle del citato D.Lgs. 38/2000, si può chiedere all’assicuratore che il grado di I.P. venga determinato con riferimento alle tabelle INAIL del d.P.R. 1124/65 in vigore fino al 24.07.2000 o al 31.12.1999. Problema risolto? Solo in parte poiché, la nuova tabella prevede quasi 400 voci rispetto alle 60 voci della precedente, ma soprattutto la nuova prevede anche valutazioni per i danni estetici, i danni psichici, i danni alla sfera sessuale ecc., non previsti dalla precedente.
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