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Con contratto di Leasing si intende un soggetto (concedente) che concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto con il pagamento di un prezzo. Il primo canone è sempre maggiore rispetto ai successivi; nel momento in cui l'utilizzatore smettesse di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al primo canone e ai successivi si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore. Per l'utilizzatore il contratto di leasing rientra nell'amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in 3 modalità: Leasing finanziario, Leasing operativo e Lease-back.

Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche. 

La valutazione del rischio bene è un'operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulle basi di svariati paramentri, che fornisce info indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore. 

La valutazione di un'azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:

- il costo del bene è soggetto a Iva;

- il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS.

Alcune caratteristiche:

Note Fiscali
I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'Utilizzatore un costo fiscalmente deducibile. Perché tale deducibilità possa realizzarsi, le norme tributarie (T.U.I.R. - DPR 917/86) stabiliscono: - che il bene oggetto del contratto deve essere strumentale all'attività svolta dal Conduttore; - che la durata del contratto di Leasing, intesa come il periodo intercorrente tra la data di consegna del bene e la data di scadenza del contratto, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.

Deducibilità

Risultano applicabili poi dei regimi particolari in base al tipo di bene concesso in locazione finanziaria e al tipo di utilizzo che ne fa l'utilizzatore, che possono essere così riassunti nelle tabelle seguenti.

Macrocanone o Anticipo

Il macrocanone o anticipo, pagato alla firma del contratto è anche esso deducibile dal reddito imponibile e va ripartito su tutta la durata contrattuale mediante il ricalcolo di tutti i canoni da corrispondere alla società di leasing.

Riscatto

All'esercizio della facoltà di riscatto il bene va inserito fra i cespiti dell'Utilizzatore. Il valore di riscatto è integralmente deducibile nell'anno se il prezzo non supera i 516,46 Euro; altrimenti va ammortizzato con le aliquote e nel numero di anni previsto dalla normativa come per i normali beni acquistati con un acquisto diretto. Qualora il bene venga riscattato anticipatamente rispetto alla data prevista in contratto, gli importi precedentemente detratti dall'Utilizzatore non sono oggetto di ripresa fiscale trattandosi di evento non programmato, determinato da cause non prevedibili al momento della stipula del contratto. Comunque, sebbene l'estinzione anticipata del contratto non implichi la perdita del beneficio fiscale consistente nella deduzione dei canoni, nella prassi contrattualistica non viene normalmente ammessa la possibilità di estinzione anticipata.
I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
Il gettito dell'IRAP spetta alla regione sul cui territorio è esercitata l'attività ed a partire dall'anno 2000 ciascuna regione ha la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota base (4,25%) fino ad un massimo dell'1%. Tale maggiorazione potrà essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La parte di interessi compresa nel canone di locazione finanziaria è indeducibile ai fini IRAP e il calcolo di tale importo è agevole per l'utilizzatore: infatti occorre sottrarre al canone l'importo forfettariamente riferibile al rimborso della parte di capitale. Quest'ultima è convenzionalmente pari al costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l'acquisto del bene (al netto del valore dell'opzione di riacquisto finale), diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento. Il costo e i canoni di locazione finanziaria vanno comunque considerati al netto dell'IVA.

 

 

 

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